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25 ott – Interrogazione Camber agli Esteri sui beni degli Esuli

Senato della Repubblica 

Legislatura 16º – Aula – Resoconto stenografico della seduta n. 444 del 21/10/2010

Sen. Giulio Camber – Al Ministro degli affari esteri –

Premesso che:

alla fine della seconda guerra mondiale l’Italia perdeva definitivamente la sovranita` su gran parte dell’Istria, su Fiume e sulla Dalmazia, mentre il territorio della provincia di Trieste e la parte nord-occidentale dell’Istria fino al fiume Quieto furono suddivise, col Trattato di pace del 10 febbraio 1947, in due zone:

la «A», che partiva da San Giovanni di Duino e comprendeva la citta` di Trieste e terminava presso Muggia ed era amministrata da un Governo militare alleato;

la «B», amministrata dalla Jugoslavia, che comprendeva, appunto, la parte nord-occidentale dell’Istria fino al fiume Quieto ove fu fissato il confine con la Repubblica federativa socialista di Jugoslavia; 

successivamente, con il Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954, la zona A veniva assegnata all’amministrazione civile italiana e la zona B all’amministrazione civile jugoslava;

il successivo Trattato di Osimo del 10 novembre 1975 sanciva definitivamente tale assegnazione;

sin dal 1945 la cessione alla Jugoslavia di Istria, Fiume e la Dalmazia provocava un imponente esodo forzato di italiani che abbandonavano la propria terra ed i propri beni, a causa delle attivita` di persecuzione e discriminazione etnica avviate nei loro confronti dal regime del maresciallo Tito; il Governo del maresciallo Tito provvedeva quindi ad emanare in Jugoslavia le leggi di nazionalizzazione che sancivano l’impossibilita` per gli esuli istriani, fiumani e dalmati di ottenere la restituzione dei beni abbandonati e quindi confiscati;

nel 1983 veniva sottoscritto l’Accordo di Roma in forza del quale la Jugoslavia si impegnava a versare all’Italia la somma di 110 milioni di  dollari per l’indennizzo dei beni dell’ex zona «B», quali indicati nell’art. 4 del Trattato di Osimo, «oggetto di misure di nazionalizzazione o di esproprio o di altri provvedimenti restrittivi da parte delle Autorita` militari, civili o locali jugoslave» che, di conseguenza, sarebbero stati considerati come definitivamente acquisiti dalla Repubblica socialista federativa di Jugoslavia;

l’articolo 3 dell’Accordo disponeva che «il pagamento verra` effettuato a partire dal 1 gennaio 1990 in 13 annualita` eguali con un accreditamento su un conto intestato al Ministero del Tesoro presso la Banca d’Italia in Roma»;

peraltro solamente due rate, pari a circa 17 milioni di dollari, sono state pagate dalla Jugoslavia, prima della sua disintegrazione avvenuta nel 1991 quando Slovenia e Croazia dichiarano la propria indipendenza;

la Slovenia, dichiarando di subentrare pro quota negli impegni assunti dalla ex Jugoslavia, ha poi versato, in varie rate, il 60 per cento della somma residua depositando l’importo di circa 56 milioni di dollari presso una banca del Lussemburgo: pagamento che peraltro non risulta accettato dal Governo italiano;

la Croazia avrebbe dovuto provvedere a versare il rimanente 40 per cento, pari a circa 35 milioni di dollari, ma non ha mai pagato alcunche´;

entrambe le Repubbliche hanno emanato, in momenti diversi (nel 1991 la Slovenia e nel 1996 la Croazia) una legge che stabilisce la restituzione dei beni confiscati ai legittimi proprietari: peraltro entrambe pongono come conditio sine qua non la clausola che il proprietario fosse cittadino jugoslavo al momento dell’esproprio (legge slovena) o addirittura che godesse della cittadinanza croata al momento di entrata in vigore della legge di denazionalizzazione: cosa che non riguarda, ovviamente, i cittadini istriani e italiani esodati;

la Corte costituzionale slovena, con sentenza del 30 settembre 1998, ha dichiarato l’illegittimita` costituzionale della legge nella parte in cui limita il diritto alla restituzione a quanti avessero originariamente, o avessero acquistato successivamente, la cittadinanza jugoslava; nel 2004 la Slovenia e` entrata a far parte dell’Unione europea, ma l’adesione non ha comportato il riconoscimento al diritto di restituzione agli esuli;

per quanto riguarda la Croazia, il 22 agosto 2010 una sentenza dell’Alta Corte croata ha sancito l’estensione ai cittadini stranieri dei benefici della legge croata sulle denazionalizzazioni: in base al pronunciamento, anche gli esuli possono reclamare le proprieta` confiscate dal regime jugoslavo dopo il 1945;

presso il Ministero della giustizia croato sono giacenti piu` di mille richieste da parte di cittadini italiani volte ad ottenere la restituzione dei beni confiscati dal regime jugoslavo;

recentemente si e` svolto un incontro fra una delegazione del Ministero degli affari esteri italiano guidata dal Sottosegretario Alfredo Mantica ed una croata guidata dal Segretario di Stato croato, Davor Bozinovic, incentrata su vari temi di attualita`, primo fra tutti l’ingresso della Croazia nell’Unione europea, che dovrebbe avvenire entro il primo semestre del 2012;

fra gli argomenti trattati vi e` stato anche quello del contenzioso sugli indennizzi agli esuli italiani e del versamento della quota croata di 35 milioni di dollari;

le due questioni non sono state poste come precondizione per l’ingresso in Europa della Repubblica di Croazia, anzi il capo-delegazione ha ribadito che «l’Italia non si opporra` – e non lo fara` mai – all’ingresso della Croazia nell’Unione Europea, anzi, continuera` ad essere un fedele partner per la conclusione del percorso»;

le due delegazioni hanno concordato di definire «un’agenda» per la soluzione dei problemi del risarcimento e della restituzione, oramai pluridecennali,

si chiede di sapere:

quali iniziative sul piano diplomatico siano state avviate, o si ritenga di avviare, per giungere alla definizione della suddetta agenda; con particolare riferimento a coloro che hanno presentato domanda di restituzione dei propri beni, per i quali la recente sentenza della Corte suprema croata deve trovare applicazione garantendo cosı` loro parita` di trattamento con gli altri cittadini croati e stranieri, quale sara` la tempistica di soluzione del problema «esuli», che dovra` essere comunque risolto tenendo conto della previsione temporale di ingresso nell’Unione europea della Croazia, ingresso che dovrebbe avvenire scevro da situazioni di discriminazione nei confronti di cittadini europei;

parallelamente, quale sia il supporto tecnico-giuridico che possa essere fornito ai nostri connazionali nelle loro azioni legali volte ad ottenere la restituzione dei beni confiscati dall’ex regime jugoslavo.

 

 

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