LETTERE
Quando ho saputo delle due riunioni in luogo pubblico previste per il giorno dopo fuori Lokev, ho deciso di andarci per essere testimone dei fatti e non dipendere dai resoconti giornalistici.
La manifestazione non ha rispettato il principio «prior in tempore, potior in iure», e nemmeno la legge slovena in materia. Avendo per anni chiesto invano alla polizia italiana il rispetto di tale principio, la cui validità è stata confermata dalla Cassazione con la sentenza n. 6812 del 1994, potevo starmene tranquillo. Invece mi sono rivolto al poliziotto in divisa più alto in grado e gli ho chiesto di provvedere affinché la «Libera provincia dell’Istria in esilio» possa raggiungere il punto concordato con l’organo competente. Non contento della riposta ho riferito quando mi è stato detto al prof. Gabrielli. Ciò è ampiamente documentato dalle immagini proiettate nella sala Oceania il 3 marzo e quindi volevo ringraziare per la «grande attenzione» rivoltami, ma sono stato cacciato dalla sala.
Nessuna delle due manifestazioni era conforme alla legge perché nessuna aveva il prescritto servizio d’ordine con gli incaricati muniti della prescritta indicazione visibile (art. 24) e molto probabilmente ambedue erano prive del permesso per l’occupazione del suolo pubblico (art. 13).
Samo Pahor