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LIGURIA: LEGGE REGIONALE PER LE CASE DEI NOSTRI ESULI

Il Consiglio Regionale della Liguria ha varato il 27 novembre 2012 la legge sul riscatto degli alloggi di edilizia popolare per gli Esuli giuliano-dalmati.

 

All’unanimità è stata approvata la proposta di legge “Alienazione degli alloggi di edilizia sociale riservati ai profughi italiani”, che ha come firmatario Aldo Siri (Liste civiche per Biasotti presidente). La norma approvata si applica, dunque, agli alloggi di edilizia residenziale assegnati ai profughi giuliano-dalmati, secondo quanto già indicato da due leggi nazionali. I profughi assegnatari degli alloggi hanno titolo ad acquistarli alle condizioni di miglior favore, secondo quanto determinato dalla legge 560 del 1993 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

 

Il prezzo di cessione è corrisposto in un’unica soluzione al momento della stipula dell’atto di compravendita. La possibilità di alienazione è estesa anche agli immobili comunque destinati, realizzati, assegnati o utilizzati dai profughi o dalle loro associazioni in cui si svolgono o si sono svolte attività culturali e sociali a favore degli stessi. Gli enti proprietari provvedono, entro novanta giorni dalla data dell’entrata in vigore della legge, a dare informazione i soggetti interessati, anche tramite pubblicazione nell’albo pretorio, nelle proprie sedi di decentramento, nonché nei propri siti informatici.

 

La necessità di varare un’apposita legge regionale, è stata motivata dal firmatario, Aldo Siri,: «La legge 137 del 4 marzo 1952 aveva previsto due tipologie di interventi per la soluzione delle problematiche abitative dei profughi italiani, disponendo la riserva di un’aliquota del 15 per cento degli alloggi costruiti e assegnati dagli Istituti autonomi case popolari, dall’U.N.R.R.A. Casas e dall’INCIS (Istituto nazionale case impiegati dello Stato) e la costruzione a spese dello Stato di alloggi a carattere popolare e popolarissimo per la sistemazione dei profughi ricoverati nei centri di raccolta, con il pagamento di un canone in misura ridotta che per il 50% andava a ripagare il costo della costruzione. Tuttavia, a seguito dell’entrata in vigore della legge 560 del 1993, che concedeva ai profughi di riscattare le case a condizioni di grande favore, si sono succeduti interventi normativi e prassi discordanti che non hanno consentito la tempestiva soluzione delle vicende concrete. In questo contesto è stato risolutivo l’intervento del Difensore civico della Regione Liguria, che ha sostenuto l’opportunità di questo intervento normativo, un doveroso sigillo di un’interpretazione già consolidata. Grazie alla legge tra l’altro viene estesa l’applicazione delle norme alle associazioni culturali dei profughi».

 

Numerosi consiglieri hanno aggiunto la propria firma alla proposta di legge. Marco Melgrati (Pdl) ha ringraziato il consigliere Siri per aver avanzato una proposta di legge che finalmente rende giustizia, anche se tardiva, ai profughi giuliano dalmati.

 

IL TESTO DELLA LEGGE

 

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1.Le norme della presente legge si applicano agli alloggi di edilizia sociale assegnati ai profughi italiani ai sensi dell’ articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi) e successive modifiche e integrazioni, e dell’ articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763(Normativa organica per i profughi).

 

Art. 2

(Soggetti legittimati all’acquisto)

1.I profughi assegnatari degli alloggi di cui all’articolo 1 hanno titolo ad acquistarli alle condizioni di miglior favore di cui all’articolo 4.

2.In caso di decesso dell’assegnatario originario, sono legittimati all’acquisto i familiari conviventi, purché legalmente residenti nell’alloggio alla data di entrata in vigore della presente legge, documentando la qualità di profugo in capo al dante causa deceduto.

3.Gli assegnatari o i familiari di cui ai commi 1 e 2 devono essere in regola, all’atto della presentazione della domanda di acquisto, con il pagamento dei canoni di locazione dell’alloggio assegnato e delle relative spese di conduzione.

 

Art. 3

(Modalità di presentazione della domanda)

1.I soggetti di cui all’articolo 2 possono presentare domanda di acquisto all’ente proprietario dell’alloggio entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 4

(Determinazione del prezzo di cessione)

1.Il prezzo di cessione degli alloggi alienabili ai sensi della presente legge ai soggetti di cui all’articolo 2 è quello determinato ai sensi dell’ articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 560(Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

2.Il prezzo di cessione è corrisposto in unica soluzione al momento della stipula dell’atto di compravendita.

 

Art. 5

(Alienazione immobili ad uso non abitativo)

1.Ai sensi dell’articolo 45, commi 3 e 3bis, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001) e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli immobili di cui all’articolo 1 destinati, realizzati, assegnati o utilizzati dai profughi o da loro associazioni, in cui si svolgono o si sono svolte attività culturali e sociali a favore degli stessi.

 

Art. 6

(Adempimenti degli enti proprietari)

1.Gli enti proprietari provvedono entro novanta giorni a dare adeguata informazione ai soggetti destinatari della presente legge delle disposizioni in essa contenute, anche tramite pubblicazione sull’albo pretorio, nelle proprie sedi di decentramento, nonché nei propri siti informatici.

 

 

LA RELAZIONE DEL CONSIGLIERE REGIONALE ALDO SIRI

 

La legge 4 marzo 1952,  n. 137 (Assistenza a favore dei profughi) ha disposto – agli articoli 17 e 18 due tipologie di interventi per la soluzione delle problematiche abitative della categoria dei profughi.

 

Gli articoli succitati prevedono due forme di assegnazione: l’articolo 17 ha previsto le assegnazioni pro quota ossia la riserva a favore dei profughi di un’aliquota del 15 per cento degli alloggi costruiti e assegnati dagli Istituti autonomi case popolari, 12214dall’U.N.R.R.A. Casas e dall’INCIS (Istituto nazionale case impiegati dello Stato). L’articolo 18 ha previsto la costruzione a spese dello Stato di alloggi a carattere popolare e popolarissimo per la sistemazione dei profughi ricoverati nei centri di raccolta. Costoro godevano anche del beneficio del pagamento di un canone in misura ridotta che per il 50% andava a ripagare il costo della costruzione.

 

Con il passare degli anni questi due tipi di interventi sono stati unificati e le case assegnate ai profughi sono rimaste solo quelle realizzate pro quote, secondo quanto previsto dall’art 17 Con l’entrata in vigore dell’art 1, comma 24 della legge 560/93, che consentiva ai profughi di riscattare le case alle condizioni di miglior favore , e cioè a circa il 50% di costruzione, ci si era posti il problema se tale beneficio doveva essere riconosciuto solo alle case realizzate ai sensi dell’art. 18 o anche a quelle dell’art. 17.

 

La questione era dubbia dato che secondo taluni, i presupposti per l’assegnazione delle case erano diversi, mentre da parte del Ministero e del Consiglio di  Stato si era sostenuto esattamente l’opposto.

 

Nel 1999 era stata pronunciata   la sentenza n. 13949 della Corte di Cassazione, che aveva ritenuto non assimilabile l’assegnazione ex art. 17 con quella dell’art. 18 per cui era intervenuto il legislatore con legge 388 del 2000, affermando all’art. 45 che il termine per la domanda di cessione di immobili a profughi di cui agli artt. 1,17,18 della legge n. 137/52, era prorogato fino al 30 dicembre 2005 e che le disposizioni dell’art. 5 del D.Lgs. n. 542/96, convertito dalla legge n.649/96 si applicano a tutti gli immobili destinati ai profughi (acquisto al 50% del costo di costruzione).

 

Questa disposizione, è stata dai più interpretata  come una norma di carattere generale che aveva finalmente risolto il problema relativo all’equiparazione dei due diversi tipi di assegnazione. La Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21.2.2002 aveva, in maniera chiara ed articolata, equiparato le due situazioni.

 

Sennonché, tale Circolare era stata impugnata dall’ATC di Torino ed il TAR Lazio, con sentenza, aveva dato ragione all’ex Istituto Autonomo Case Popolari. Avverso tale sentenza era stato proposto appello dalla ANVGD (Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia) e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. II Consiglio di Stato, con sentenza n. 1176 del 23 marzo 2005 aveva accolto le tesi di questi ultimi ed aveva affermato che le due categorie di assegnazione erano perfettamente equiparabili, dato che ciò che rilevava, ai fini dell’assegnazione delle case e l’acquisto delle stesse alle condizioni di miglior favore, era la qualifica soggettiva dei richiedenti, e cioè il fatto di essere profughi, come pure il principio per cui il criterio distintivo va ricercato non nel tipo di finanziamento dell’immobile costruito (statale o meno) ma nelle finalità loro proprie, per i profughi (sentenza Consiglio di Stato Sez. IV n. 1930 del 10/04/2002).

 

La sentenza non era evidentemente gradita a Federcasa, l’Associazione che riunisce tutti gli ex IACP, che ha continuato a seguire le tesi preconcette di sempre, non fornendo un’informazione corretta ai suoi associati, che hanno continuato a rifiutare le istanze di cessione.

 

Uno degli argomenti maggiormente usati è stato quello secondo cui spesso tali case , date in quota ai profughi, erano state realizzate non con fondi statali ma con fondi degli stessi Istituti Autonomi Case Popolari e, conseguentemente, una vendita ad un prezzo così basso avrebbe depauperato gli stessi Enti.

 

La Direttiva PCM chiarisce anche questo aspetto della questione, ribadendo che gli alloggi di cui alla legge n. 137/52 sono stati costruiti a totale carico dello Stato  che ne conserva la piena titolarità in ordine alla determinazione del canone.

 

L’art. 4 della legge n. 350/2003 ha poi chiarito che il canone di locazione privilegiata si applica per tutti gli immobili di cui al comma 3 dell’art. 45 della legge 388/2000 e, quindi, sia per quelli realizzati ex art. 18 che per quelli ex art. 17 della legge n. 137/52.

 

A distanza di anni, per tutte queste vicende, le alienazioni  degli alloggi ai profughi  non assegnatari degli alloggi realizzati ai sensi dell’ art. 18 della legge n. 137/52 non si sono ancora realizzate.

 

La presente proposta di legge si pone, pertanto, l’obiettivo di ribadire la necessità di riconoscere anche a quei profughi che, non certo per loro scelta, hanno avuto in assegnazione un alloggio ai sensi dell’ art. 17 della predetta legge n. 137/52 e successive modificazioni il diritto ad un equo risarcimento per quanto da loro subito.

 

Nel dettaglio del testo del progetto di legge , l’articolo 1 individua puntualmente gli alloggi oggetto della norma, cioè quelli di cui alil’ art. 17 della legge 137/52, all’art. 34 della legge 763/81, nonché di cui al D.Lgs. 261/47 e alla legge 640/54.

 

L’articolo  2  individua i  soggetti  legittimati  all’acquisto  degli  alloggi.   Si tratta dei  profughi assegnatari dei medesimi o, in caso di loro decesso, dei familiari che con loro convivevano, ai quali sia stato riconosciuto il diritto al subentro nell’assegnazione dell’alloggio, purché in regola con il pagamento dei canoni di locazione e delle relative spese.

 

L’articolo 3 prevede che gli aventi titolo presentino domanda di acquisto entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.

 

Il prezzo di cessione degli alloggi è stabilito dall’articolo 4  in misura pari a quella già determinata dalla legge n. 560/93 per gli alloggi costruiti per i profughi, ossia il 50 per cento del costo di costruzione originario, con esclusione dei costi sostenuti per i successivi interventi di manutenzione, da corrispondere in unica soluzione.

 

L’articolo 5, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 388/2000, estende l’applicazione delle presenti norme anche agli immobili comunque destinati, realizzati, assegnati o utilizzati dai profughi o da loro associazioni, in cui si svolgono o si sono svolte attività culturali e sociali a favore degli stessi.

 

Infine, l’articolo 6, stabilisce – al fine di garantire una sufficiente informazione – che gli enti proprietari provvedano a pubblicare la presente legge anche nell’Albo Pretorio, nelle sedi di decentramento e nei propri siti informatici.

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